Alta Corte per la
Regione siciliana
Decisione 12 maggio 1953 20 agosto 1953,
n. 69
sul ricorso del Commissario dello Stato
contro la legge approvata dall Assemblea regionale il 12 aprile 1953,
concernente: « Ratifica del D.L.P. 18 aprile 1951, n.
20, concernente concessione di mutui alle cooperative edilizie fra i dipendenti
dellamministrazione regionale
Presidente: PERASSI; Relatore: ORTONA; P. M.: EULA . Commissario Stato (Avv. St. ARIAS) - Regione Siciliana (Avv. SORRENTINO).
(omissis)
Con decreto legislativo del Presidente della Regione Siciliana in data 18 aprile 1951, n. 20, venivano dettate disposizioni a favore delle cooperative edilizie, costituite fra dipendenti dell amministrazione della Regione, per la costruzione di case economiche; e precisamente:
a) si provvedeva alla costituzione di un fondo per la concessione di mutui a modico tasso dinteresse, rimborsabili in trenta annualit;
b) si disponevano esenzioni e agevolazioni tributarie, concretantisi nelle esenzioni e agevolazioni concesse con leggi nazionali a favore delle cooperative edilizie e con la legge regionale 18 gennaio 1949, n. 2, per le nuove costruzioni edilizie.
LAssemblea regionale, nella seduta del 12 aprile 1953, ratificava il cennato decreto presidenziale con alcune modificazioni, sostituendo, fra laltro, la norma relativa alle esenzioni e agevolazioni tributarie (art. 8) con la seguente: « Tutti gli atti e contratti, stipulati e da stipularsi per la esecuzione del presente D.L.P. nonch tutte le operazioni a tale scopo dirette sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo indipendentemente dal valore degli atti e dei contratti medesimi.
«Tali agevolazioni si estendono anche al contratto di mutuo da stipularsi, tramite la cooperativa della quale il socio fa parte, tra lo Assessorato delle finanze mutuante ed il socio assegnatario, in sede di liquidazione finale relativa o allo stabile sociale o allappartamento acquistato, nonch gli atti di cessione di credito relativi alle rate del mutuo concesso, ed a tutti gli atti e contratti eventualmente necessari per lattribuzione degli appartamenti in propriet individuale ai soci e per il conseguente frazionamento del mutuo e della relativa ipoteca.
« Le case di abitazione costruite o da costruire od in corso di costruzione od acquistate a norma del presente D.L. sono esenti per 25 anni dalla imposta sui fabbricati e relative sovrimposte .
Contro la trascritta disposizione della legge di ratifica ha prodotto ricorso allAlta Corte il Commissario dello Stato, deducendone lillegittimit costituzionale, per avere sorpassato i limiti segnati alla potest legislativa regionale tributaria sia dai principi ed interessi generali cui si informa la legislazione nazionale, sia dalla efficacia territoriale delle leggi regionali. Sotto il primo aspetto osserva il ricorrente lart. 8, nel testo approvato dallAssemblea, stabilirebbe esenzioni tributarie eccessive per entit o per durata, in confronto delle agevolazioni previste dalle leggi nazionali, e le stabilirebbe a favore di cooperative edilizie costituite fra dipendenti dellamministrazione regionale, invece che a favore di cooperative edilizie, in genere per la costruzione di case economiche e popolari, come nella legislazione statale. Sotto il secondo profilo, le citate norme verrebbero a creare una situazione di privilegio per i dipendenti dellamministrazione regionale rispetto alle altre categorie dimpiegati pubblici non regionali.
IN DIRITTO
LAlta Corte rilevando che in materia tributaria non spetta alla Regione una potest legislativa esclusiva, e fondandosi sulla esigenza che lattivit legislativa della Regione debba essere coordinata con quella dello Stato, nonch sul principio della unit politica dello Stato ha ritenuto che uno dei limiti per lesercizio di detta potest sia costituito dai principi e interessi generali cui sinforma la legislazione nazionale (decisione 13 agosto 1948 ed altre successive). Ci importa, peraltro, che la legge regionale non debba essere difforme dai principi generali della legislazione nazionale, e non gi dalle singole disposizioni contenute in leggi dello Stato.
LAlta Corte ha anche rilevato che costituisce principio generale del
diritto positivo italiano, riaffermato nella Costituzione (art.53), che tutti,
individui o enti, sono soggetti agli oneri tributari; ed ha dichiarato
incostituzionale la legge della Regione che stabiliva una esenzione generale
tributaria, o il trattamento tributario previsto per lo Stato, a favore di
tutti gli enti pubblici da essa dipendenti. Ma ha riconosciuto che
Nel caso in esame, la norma di esenzione approvata dallAssemblea regionale si presenta in termini generali, e quindi potrebbe apparire in contrasto con il principio di diritto tributario sopra enunciato, e pi aderente a quellindirizzo legislativo regionale che lAlta Corte ha pi volte dichiarato incostituzionale. Ma, esaminata la disposizione nel suo concreto contenuto e nella sua effettiva portata sembra doversi considerare come una norma di esenzione tributaria, che si informa al principi generali dettati dalla legislazione nazionale e che, se in alcune parti pi larga delle analoghe disposizioni di legge statali, lo in un ambito specifico e ristretto, per motivi enunciati dallAssemblea regionale e inerenti alla particolare situazione locale (la istituzione dellEnte regione con relativa necessit di locali per uffici pubblici e per alloggi degli impiegati).
Invero, le leggi nazionali prevedono a favore delle cooperative edilizie lesenzione totale per limposta di bollo, quella totale per la proporzionale di registro, quella totale venticinquennale ipotecaria, etc.; cio un complesso di notevoli esenzioni o riduzioni. Lart. 8 della legge regionale accorda lesenzione totale ma limitatamente alle costruzioni di case per gli impiegati regionali, per le quali sono previste concessioni di mutui per un importo complessivo di 4 miliardi, in sei esercizi, dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1956; quindi, per costruzioni e per rapporti giuridici con queste connessi, che si attuano in un ristretto spazio di tempo e per una determinata categoria di soggetti.
N vale osservare, per ottenere lillegittimit costituzionale dellart. 8, che le leggi nazionali concedono le esenzioni a favore delle cooperative edilizie in genere, e non di cooperative tra impiegati dello Stato, sia perch nelle cooperative edilizie sono comprese quelle fra impiegati dello Stato, sia perch queste hanno goduto anche di particolari agevolazioni, sia perch la portata pi limitata della legge regionale in materia di esenzioni tributarie non pu costituire motivo di incostituzionalit, rispondendo a un criterio giuridicamente coatto il concedere esenzioni a favore di categorie di soggetti, in dipendenza di specifiche ragioni.
Non ha neppure fondamento la dedotta incostituzionalit delle norme di esenzione per la loro applicabilit anche ai contratti gi stipulati, poich con ci non risulta violata la norma della Costituzione (art. 25) che vieta solo la retroattivit delle disposizioni di carattere penale; n sono violati i principi generali della legislazione nazionale in materia tributaria, perch nella specie, come si detto, la legge regionale riguarda le costruzioni e i rapporti giuridici con queste connessi, che sono sorti e si costituiscono in un limitato spazio di tempo e a queste costruzioni e a questi rapporti giuridici si riferiscono, con uniforme criterio, le esenzioni tributarie.
In ordine al secondo profilo dillegittimit costituzionale dello art. 8 della legge regionale di ratifica della ripercussione extraterritoriale della norma basta osservare che le esenzioni tributarie riguardano costruzioni e contratti, che si concretano e che esauriscono i loro effetti nellambito territoriale della Sicilia.
P.Q.M.
LAlta Corte respinge il ricorso proposto dal Commissario dello Stato avverso la legge regionale 12 aprile 1953, recante « ratifica del D.L.P. 18 aprile 1951 n. 20, concernente la concessione di mutui alle cooperative edilizie fra i dipendenti dellamministrazione regionale.